Scritto da davidonzo il 30/03/2005, in Notizie
ATTENZIONE!
L'articolo che stai leggendo è stato scritto 1292 giorni orsono.
Le informazioni presenti potrebbero non essere aggiornate!

Stamattina apprendo da Punto Informatico che il nostro legislatore ormai ha dei deliri cavalcanti, uniti a spasmi di totale incompetenza giuridica e completa ignoranza di tutto quello che è la giurisprudenza di secoli :  o

Tale delirio di scemenza ha partorito il Decreto n. 35/2005 con il quale si punisce severamente il passaggio di proprietà (a qualsiasi titolo) di materiale prodotto in violazione dei diritti d'autore.
Va bene punire, ma con quali presupposti e conseguenze? Cito l'atricolo 7 comma unico del decreto.


7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Di seguito le mie considerazioni:


1. L'accertamento della legittima provenienza di un bene può farsi al 100% SOLO sui beni immobili e sui mobili registrati. Per i quali esistono appositi registri "anagrafici" attraverso i quali gli interessati possono prendere visione dei vari passaggi di proprietà e dei diritti reali di terzi gravanti sul bene. Per gli altri beni si applica il principio della buona fede!!!! Ovvero, chi compra si ritiene innocente fino a prova contraria, e tale prova deve essere fornita SEMPRE dall'accusa. Solo in casi del tutto sporadici si applica l'inversione dell'onere della prova. E non solo, chi ha acquistato in buona fede un bene diverso da un mobile registrato o da un immobile, ne diventa legittimo proprietario anche se la transazione si dimostra successivamente illecita (in parole povere i cazzi sono di chi ha venduto e sapeva di non poterlo fare).

2. I presupposti sul quale si fonda la presunzione di illeicità della transazione sono talmente generici da essere inutili. Sono costituiti da prove circostanziali che non tengono per niente conto della miriade di situazioni particolari che si possono venire a creare. Ciò vuol dire che di fatto sarà il giudice a decidere ARBITRARIAMENTE e senza nessun parametro regolamentare, se io avrei dovuto accorgermi che la transazione era, quanto meno sospetta o meno (la certezza del diritto ce la siamo giocata a carte).

3. Applicandosi alle transazioni via internet, è ancora più difficile il controllo preventivo della provenienza del bene. Come faccio io a risalire a tutti i passaggi di proprietà di un bene molte volte composto solo da un codice binario di tanto 0 e 1 in fila? Ergo, si comprerà sempre di meno su internet per paura di incorrere in una sanzione di 10.000 Euro.

Nessuna certezza del diritto come sempre in Italia E  )

Hai trovato l'articolo interessante?
Sottoscrivi il Feed RSS per essere informato automaticamente degli ultimi aggiornamenti!
 
.Commenti rss

Nessuno ha ancora commentato...



I commenti possono essere moderati.
Se non lo vedi comparire subito non reinserirlo più volte.
Grazie per la gentile collaborazione.